Una delle questioni maggiormente dibattute e che trovano decisioni spesso contrapposte nell’ambito anche dello stesso Tribunale è quella dell’età in cui il minore può considerarsi abbastanza grande per passare le notti con il padre durante il periodo di frequentazione statuito dal Tribunale.
Nell’ambito della nuova normativa di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 146, il diritto di famiglia è sicuramente una delle materie che ha subito in modo più incisivo l’intervento della nuova normativa. Ciò avviene almeno sotto quattro rilevanti profili.
La Corte d’Appello di Venezia il 04/07/2023 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, pur assolvendo l’imputato dal delitto di danneggiamento della autovettura della ex compagna, tuttavia confermava la condanna per gli atti persecutori, in anni uno e mesi due di reclusione oltre il risarcimento ad una congrua provvisionale. La Cassazione Penale con decisione n. 27453 depositata il 10/07/2024 confermava la decisione rigettando il ricorso del responsabile
La questione nasceva dalla circostanza per la quale entrambi i coniugi avevano costruito con denaro comune un fabbricato su un terreno di proprietà di uno solo di essi. Il terreno era pervenuto all’altro coniuge mediante la successione paterna. La moglie riteneva che, essendo i coniugi in comunione dei beni, il fabbricato dovesse ritenersi di proprietà al 50% e quindi fosse autorizzata a disporre del bene per la propria quota.
La questione nasce dalle istanze della nonna la quale rivendicava il proprio diritto di continuare a frequentare la nipotina, pur nella consapevolezza del grave turbamento della stessa, sussistendo un elevatissima conflittualità fra i genitori.
La vicenda nasce da un rapporto sentimentale tra una cittadina russa ed un cittadino italiano i quali intrattenevano un rapporto di convivenza duraturo e dall’unione nascevano due figli. A seguito di contrasti fra i genitori e risolto il rapporto di convivenza i bambini venivano collocati presso la madre ed affidati congiuntamente ad entrambi. Durante le vacanze estive la madre decideva di recarsi in vacanza in Russia (i bambini avevano anche la cittadinanza russa), ma terminato il mese di agosto non rientrava più in Italia contrariamente a quanto avevano stabilito i genitori.
In forza del vecchio art. 148 c..c ed ora dell’art. 316 bis c.c. nel testo modificato della riforma “Cartabia”, è previsto che, ove i genitori non adempiano al loro obbligo nei confronti dei figli, debbano provvedere gli altri ascendenti in ordine di prossimità.
Davvero singolare la vicenda di cui si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n° 13316 pubblicata il 16/05/2023 con la quale, a differenza di ciò che aveva fatto il Tribunale, viene riconosciuto all’anziana donna un assegno divorzile di € 400,00 a carico del marito.
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