La questione molto comune nelle aule di giustizia è quella che riguarda la pretesa di mariti o mogli, dopo la separazione, di richiedere all’altro, proprietario esclusivo della casa, la restituzione di tutte le somme spese per la sistemazione o la ristrutturazione dell’alloggio stesso.

Un giro di vite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 12763 depositata il 13/05/2021 nei confronti di quei superficiali provvedimenti del Tribunale dei Minori che talvolta con discutibile facilità dispongono la limitazione o l’esclusione della responsabilità genitoriale senza adeguate motivazione o quanto meno, senza una idonea istruttoria.

Le associazione dei padri accolsero con indubbio giubilo la promulgazione della legge n° 54/2006 che per la prima volta introduceva il principio dell’affidamento condiviso del minore.
Con la tripartizione delle decisioni del giudice in tema di affidamento (di norma condiviso), collocamento (determinazione della residenza del figlio) e responsabilità genitoriale (decisioni ordinarie e straordinarie sul minore) si ipotizzava che, finalmente in questa maniera i padri, avrebbero avuto lo stesso tempo da passare con il minore rispetto quanto era concesso alla madre.
Le cose, come sappiamo, non andarono così.

Con il divorzio viene a cessare qualsiasi rapporto parentale con tutte le conseguenze sia sui rapporti ereditari che non sussistono più sia, in caso di morte dell’ex coniuge divorziato, in tema di pensione di reversibilità che, di norma non viene più concessa all’ex coniuge superstite, a meno che quest’ultimo non sia titolare di assegno divorzile.

Con il periodo delle vacanze invernali o estive iniziano le diatribe tra i coniugi separati o divorziati o tra gli ex conviventi circa il diritto del padre di poter mantenere presso di sè il bambino per un periodo continuativo durante le vacanze scolastiche natalizie.
Il problema non infrequente che emerge quasi sempre nelle aule di giustizia, è l’opposizione della madre all’estensione del diritto di visita con il pernottamento per i bambini in tenera età.

Continuano gli interventi della Cassazione sulla questione del diritto o meno all’assegno divorzile da parte della donna allorchè risulti instaurata una nuova relazione sentimentale.
La novità della sentenza del 17/12/2020 n. 28915 sta nel fatto che la Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva revocato l’assegno di divorzio alla moglie senza che questa convivesse stabilmente con il nuovo partner.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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