Poco tempo fa si recava presso il nostro studio un simpatico cameriere quasi sessantenne il quale, lamentando che la moglie dopo la menopausa rifiutava i…vari tipi di rapporti sessuali a lui graditi, intendeva richiedere al tribunale la separazione dei coniugi con addebito al partner, asseritamente non avendo questa adempiuto in modo adeguato ai doveri che il marito riteneva essere insiti nel contratto matrimoniale. Apparentemente la legge non si dovrebbe occupare di questioni così personali come i rapporti fisici fra i coniugi; tuttavia così non è, almeno esaminando la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto.
L’assegnazione della casa familiare è sempre stato uno di quei problemi sul quale si sono scontrate le più diverse opinioni in dottrina ed in giurisprudenza, dibattute tra la necessità di preservare i diritti del legittimo proprietario e la doverosa tutela della prole e del coniuge più debole.
E’ sempre molto difficile spiegare ad un cliente, il quale si reca dall’avvocato con intenzioni bellicose dopo aver scoperto l’adulterio della moglie che, in realtà, dallo scontro giudiziario egli uscirà in modo malconcio e disastroso.
Un noto professionista, dopo circa dieci anni di matrimonio, decide di troncare la relazione con il proprio coniuge, iniziando altro rapporto sentimentale. Poiché la moglie, peraltro non più in età giovanile non svolgeva alcuna attività lavorativa, i coniugi giungevano ad una separazione consensuale con previsione di un assegno di circa € 1.400,00 di cui € 700 per il coniuge ed € 700,00 per il figlio.
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