Il diritto della ex moglie a rivolgersi, per l’assegno divorzile, agli eredi del coniuge divorziato è un’ulteriore garanzia introdotta dalla riforma della normativa divorzile del 1978 e mantenuta anche nel testo novellato della legge n° 74/87 che deriva dalla necessità di sopperire alla situazione in cui, con la morte dell’obbligato, la donna perdeva la possibilità di percepire l’assegno periodico.
Il pesante fardello che le imposte omesse portano con sé, come sanzioni, multe e simili, producono cifre che se richieste da un privato porterebbero all’arresto per usura. Inoltre i sistemi di impugnazione, quando i termini non siano già scaduti, sono farraginosi, lunghi, con risultati ottenibili in tempi lunghissimi, mentre di contro il danno, per esempio dell’iscrizione ipotecaria sull’abitazione, perdurando il pregiudizio per tutta la durata dei processi, è irrisarcibile.
Tra le conseguenze patrimoniali derivanti dalla separazione dei coniugi, quella,forse più rilevante per gli interessati è data dall’obbligo di mantenimento a carico di un coniuge ed a favore dell’altro. Tale diritto eventuale, nel senso che non spetta in ogni caso, è previsto in tema di separazione personale dall’art. 156 del codice civile, che sostanzialmente stabilisce come il giudice, pronunziando la separazione, debba stabilire a vantaggio del coniuge al quale la separazione non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Ai sensi del decreto legislativo D.L. 138 del 2011, convertito nella legge n. 348 del 2011, tutti gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’obbligo per il professionista di stipulare un’idonea polizza assicurativa a tutela di eventuali danni arrecati al cliente (invero già quasi tutti gli avvocati sono muniti di copertura assicurativa in tal senso).
La legge n° 54/06, oltre che introdurre l’affidamento condiviso, ha risolto una grave lacuna del sistema giudiziario in tema di separazione e divorzio, laddove, allorché il Presidente, alla prima udienza di comparizione dei coniugi, errava nell’assunzione dei provvedimenti provvisori, ben difficilmente era possibile ottenere una modifica per tutta la durata del processo, (anche perché spesso il Magistrato che svolgeva la funzione di Presidente, poi era lo stesso che veniva incaricato dell’istruttoria quindi difficilmente era disposto a riconoscere un proprio errore).
Anche se le differenze tra uomini e donne sono davanti agli occhi di tutti, in realtà i comportamenti dell’uno e dell’altro sesso, appaiono poi al momento in cui il matrimonio e la convivenza non funzionano più, talvolta inspiegabili agli occhi all’altro partner.
Il diritto al risarcimento del danno, derivante dall’inadempimento delle obbligazioni matrimoniali, di norma veniva escluso dalla giurisprudenza. Tale orientamento, poggiava sulla considerazione secondo la quale, dalla separazione personale dei coniugi, può nascere sul piano economico, a prescindere dai provvedimenti sull’affidamento, collocamento dei figli e sull’assegnazione della casa coniugale, solo il diritto al mantenimento, a carico dell’uno ed a favore dell’altro, sempreché ne ricorrano le circostanze specificatamente previste dalla legge.
Come è noto la casa coniugale viene sempre assegnata al coniuge con il quale vivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi (normalmente la donna). Infatti l’assegnazione della casa familiare è prevista dall’art. 155 quater c.c. nella nuova formulazione della legge 54/06 che stabilisce come “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
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