Con la nuova normativa è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita (ispirato all’analogo istituto francese) nel dichiarato intento di sollevare i giudici da un rilevante carico di lavoro che poteva essere svolto tramite trattative dirette tra gli avvocati. Inoltre per alcune situazioni senza figli o con figli autonomi economicamente e senza accordi patrimoniali, ci si può separare o divorziare direttamente avanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Una nota è però comune ad entrambi gli istituti, (separazione e divorzio tramite l’accordo fra gli avvocati e separazione e divorzio direttamente avanti all’Ufficiale dello Stato Civile), e cioè che viene escluso in entrambi i casi ogni rapporto diretto fra la coppia che si deve separare o divorziare ed il magistrato, (il che potrebbe dar luogo a rilevanti pregiudizi per gli interessati proprio perchè manca un colloquio diretto con la necessaria equa valutazione delle situazioni contrapposte ).
Dopo cinque anni di convivenza matrimoniale, la moglie si rivolgeva al Tribunale Civile di Roma, richiedendo la pronunzia della separazione dei coniugi e contestualmente la condanna del marito a versarle ben 500mila euro di asseriti danni a causa della mancanza di rapporti sessuali.
Accanto alla separazione ed al divorzio, il codice prevede la pronunzia della nullità del matrimonio in alcune tassative ipotesi con l’effetto di ritenere invalido il vincolo fin dalla sua origine, a differenza della separazione o del divorzio ove si opera nei confronti di un matrimonio già perfettamente valido.
Capita che un genitore, in genere il padre, si renda inadempiente non solo sotto il profilo economico al mantenimento, ipotesi peraltro sanzionata anche dall’art. 570 del codice penale quale violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma anche semplicemente facendo mancare la sua presenza, non adempiendo agli incontri statuiti dal giudice, o comunque ponendo in essere comportamenti che arrechino pregiudizio al figlio o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento. Se poi neanche riconosce il proprio figlio, costretto a vivere con uno solo dei genitori, il danno va risarcito adeguatamente e, se l’obbligato muore in corso di causa, il debito passa agli eredi.
Il Tribunale gli riconosce un risarcimento del danno patrimoniale per oltre 10mila euro. La Corte d’Appello e la Cassazione viceversa, annullano il provvedimento in quanto il tradimento non si era sostanziato in comportamenti pubblici lesivi della dignità personale del coniuge.
La separazione dei coniugi dà luogo molto spesso a lunghi e sgradevolissimi contrasti circa i rapporti personali intercorsi durante il matrimonio, contrasti che, finiti in un’aula di Giustizia e messi alla mercé di testimoni e consulenti, finiscono con l’amplificarsi a dismisura, in un carosello di accuse e di controaccuse e di pretese al di fuori di ogni ragionevolezza, in nome del principio secondo cui, per ottenere qualche risultato, è sempre bene richiedere almeno dieci volte tanto. Il tutto ovviamente con gravissimo pregiudizio per i contendenti ma più frequentemente per i figli, che vengono strumentalizzati quali chiavi di volta per ottenere l’assegnazione della casa ed il mantenimento nella misura più elevata possibile.
L’Italia, anche in virtù di un retaggio storico, sociale e religioso, ha sempre preferito il matrimonio regolare “consacrato”, sia di fronte alla legge che di fronte alla religione. Questa è stata la scelta del legislatore italiano, scelta che non tutte le nazioni hanno però condiviso, considerandola troppo rigorosa.
L’autonomia economica raggiunta dal figlio, che fa cessare l’obbligo del padre di dover provvedere al mantenimento, è prevista sia dall’art. 9 della legge divorzile n° 898/70 e successive modifiche, sia dal recentissimo articolo 337 quinquies introdotto nel Codice Civile dalla legge n° 28/12/2013 n° 154.
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