Dopo cinque anni di convivenza matrimoniale, la moglie si rivolgeva al Tribunale Civile di Roma, richiedendo la pronunzia della separazione dei coniugi e contestualmente la condanna del marito a versarle ben 500mila euro di asseriti danni a causa della mancanza di rapporti sessuali.
L’altro coniuge dal proprio punto di vista, rilevava che, pur avendo avuto entrambi rapporti fisici prima del matrimonio, successivamente la situazione era divenuta insostenibile a causa del rifiuto da parte della moglie, la quale, nel frattempo avrebbe instaurato un rapporto extraconiugale.
Comunque rilevava il marito che, essendo indiscussa la circostanza della mancanza di rapporti sessuali, sussistevano tutti i presupposti di cui all’art. 3 punto F della legge divorzile n. 898/70 per la pronunzia immediata del divorzio, senza passare per la separazione, laddove l’inconsumazione è prevista espressamente quale causa di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili.
LA LEGGE DIVORZILE E LA PRONUNCIA IMMEDIATA DI DIVORZIO PER INCONSUMAZIONE
In effetti l’art. 3 punto F della Legge 898/70 prevede la possibilità della pronuncia di divorzio per inconsumazione del matrimonio.
Tale previsione di evidente parallelismo con l’analoga normativa del diritto canonico, appare ad una visione civilistica del rapporto di coniugio, francamente fuori luogo.
Infatti mentre per la concezione cattolica che vede nell’unione tra coniugi realizzarsi il fine della procreazione è senza dubbio rilevantissimo il problema dell’unione sessuale, non altrettanto sembra rilevante il problema in sé e per sé dal punto di vista civile e familiare, allorché il matrimonio debba considerarsi un contratto, sia pure un contratto particolarissimo con una serie di conseguenze specifiche, nel quale ben può sussistere un’unione solo sotto il profilo psichico e non materiale.
D’altra parte l’aver ricompreso tale presupposto tra quelli legittimanti il divorzio, ha creato una serie di problemi nella giurisprudenza dell’epoca, in fondo ben poco calzanti con la concezione moderna del matrimonio civile, laddove apparivano grottesche tutte le dissertazioni in dottrina e giurisprudenza circa il contenuto del concetto di consumazione del matrimonio.
Quali particolari tipi di congiunzioni carnali appaiono “consumare” il matrimonio e quali no, se il rapporto vaginale sia equiparabile ad altri tipi di rapporto, se necessiti l’orgasmo o l’eiaculazione, se vadano conteggiati i rapporti prima del matrimonio, e così via (vedasi per esempio “L’inconsumazione del matrimonio”, Cedam 1992).
La giurisprudenza della Cassazione, per evitare scorciatoie, ha comunque statuito che non è mai ammessa la semplice dichiarazione di entrambi gli interessati circa la inconsumazione, ma si richiedono prove precise, peraltro salvo casi particolari di evidenti difetti fisici o di illibatezza della donna, prove di ben difficile produzione.
In senso analogo il Tribunale di Roma con la recentissima sentenza n. 6829 del 27/03/2015 rigettava la domanda di divorzio immediato del marito, ritenendo che non possono avere valore probatorio le dichiarazioni, pur concordi dei coniugi, in quanto trattandosi di diritti ed obblighi sottratti dalla disponibilità delle parti, la circostanza dell’inconsumazione non può costituire oggetto né di confessione, né di giuramento.
Ragionare diversamente comporterebbe l’introduzione di fatto di un’ipotesi surrettizia di immediato divorzio per mera volontà delle parti, non prevista dal legislatore.
NESSUN RISARCIMENTO E’ DOVUTO
Quanto alla domanda di addebito avanzata dalla moglie, con annessa richiesta risarcitoria di mezzo milione di euro, il Tribunale rilevava come, a prescindere dal rilievo che la confessione, pur comune, non era comunque idonea a provare la circostanza della inconsumazione e nella specie sarebbe stato comunque inutile procedere all’ispezione medico legale sul corpo della moglie, posto che pacificamente la coppia prima del matrimonio aveva avuto relazioni sessuali complete, comunque la domanda era infondata.
Infatti da un lato, la prova testimoniale era da ritenersi ininfluente in quanto i testi, terzi rispetto al rapporto di coppia, non avrebbero mai potuto svelare le vere cause del perché tra i coniugi non si era potuta esplicare la comunione materiale di vita ed avrebbero solo riportato le differenti versioni dei due.
Dall’altro la questione e l’argomento era talmente intimo e privato e la situazione era così radicata nel tempo, essendo decorsi cinque anni, che molto verosimilmente la causa dell’inesistenza dei rapporti sessuali, al di là dell’addebito che ciascuno richiedeva a carico dell’altro, non poteva essere individuata neanche dai coniugi stessi.
Dunque rigettava sia la domanda risarcitoria, peraltro irreale, della moglie, sia la domanda di pronuncia di immediato divorzio del marito.