La questione esaminata dall’ordinanza n° 27207 del 23/10/2019 della I Sezione Civile della Cassazione è particolarmente frequente allorchè i figli rifiutino di vedere l’altro genitore.
Quasi sempre tale atteggiamento è provocato dall’influenza della madre nei confronti del minore al quale l’altro genitore viene additato quale responsabile del fallimento dell’unione, della crisi anche economica della famiglia, come persona indegna o peggio.

L’accordo di separazione tra i coniugi con il quale si trasferisce la proprietà di un immobile, anche se non contenente i dati catastali, ma con le esatte individuazioni del bene, non ha soltanto effetti obbligatori, ma trasferisce immediatamente l’immobile indicato.
Ciò perché il verbale firmato dalle parti, risponde ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti, ed è irrilevante che sia carente di alcuni requisiti tipici della vendita.

Certe volte alcuni eventi appaiono sorprendenti ed è difficile trovare una spiegazione logica.
Questa è la storia davvero singolare di ciò che è avvenuto il 26/03/1937 a Is Benas in Sardegna nell’oristanese, ora una spiaggia lunga più di 6 km, circondata da una vastissima area verde, tra le più estese in Italia lungo il mare, ricompresa nei comuni di Narbolia, San Vero Milis e Cuglieri, una spiaggia non facilmente accessibile salvo il primo tratto e dove è possibile rimanere in completa solitudine anche a ferragosto.

Allorché uno dei genitori richieda che venga sentito il figlio prima di assumere le decisioni circa l’affidamento e il collocamento, il Tribunale non si può esimere dall’accogliere l’istanza.
Ciò tanto più se il figlio non è stato sentito neanche dal Consulente Tecnico d’Ufficio. Tale obbligo sussiste anche se il minore è prossimo ai dodici anni ed è capace di discernimento.

Un nuovo ripensamento della Corte Suprema sulla questione della possibilità di poter ottenere la revocatoria della vendita di un bene o della casa coniugale al proprio coniuge in sede di separazione dei coniugi o in sede di divorzio dovendo decidere se tutelare gli interessi del coniuge o quelli del creditore.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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