Il Tribunale e poi la Corte d’Appello respingevano la domanda dell’anziana donna rilevando che, il fine che il magistrato persegue, non è tanto la tutela dei nonni, bensì la valutazione del diritto e dell’interesse dei minori a frequentare e mantenere i rapporti con gli ascendenti e gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quindi l’esame che doveva compiere il giudice era valutare se la frequentazione con la nonna poteva pregiudicare o meno gli interessi della nipotina.
Tuttavia la Corte d’Appello respingeva il reclamo della donna osservando che, alla luce della consulenza tecnica espletata, il percorso di avvicinamento della minore alla nonna paterna era subordinato alla valutazione delle condizioni psicologiche della bambina, ritenuta molto fragile ed al superamento dei genitori della loro elevata conflittualità nella quale bene o male la reclamante era coinvolta.
In sostanza poiché la situazione familiare si era inasprita e la nonna era comunque coinvolta, non appariva utile per la bambina permetterne la frequentazione, stante il clima che si era creato e soprattutto tenuto conto della personalità della nipote.
Avverso tale decisione la nonna ricorreva alla Corte Suprema rilevando che erano ormai otto anni che la bambina non frequentava la nonna, pur serbandone un buon ricordo e chiedendo sempre di lei.
Quindi la ricorrente lamentava alla Corte Suprema che il giudice d’appello avesse fatto gravare la conflittualità fra i genitori sulla nonna, senza indagare quale sarebbe stata la reazione della minore in caso di riavvicinamento della stessa ricorrente.
La Cassazione con decisione n. 10250 del 16/04/2024 rilevava che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi.
Tuttavia il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti solo dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, ma deve accertare il vantaggio che sarebbe derivato alla nipote dalla partecipazione con l’ascendente al progetto educativo e formativo che la riguarda.
Ciò senza comunque imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei bambini che abbaino comunque compiuto i 12 anni o comunque risultino capaci di discernimento.
Nella specie andava condivisa secondo la Cassazione, l’opinione della Corte d’Appello che aveva posto a sostegno della decisione sia la CTU espletata nell’accertamento divorzile, che la relazione della psicologa incaricata, secondo le quali il riavvicinamento della minore con la nonna, (i cui rapporti erano sospesi fin dal divorzio), era subordinata ad una valutazione psicologica della stessa minore, ma soprattutto al supermanto della conflittualità familiare.
Poiché la ricorrente era risultata profondamente coinvolta nei contrasti fra i coniugi, la Corte d’Appello riteneva ancora insussistenti i presupposti per la ripresa della relazione in questione essendo evidente l’inopportunità di un introduzione nel conflitto in atto della figura della nonna, anche considerando la fragilità mostrata dalla piccola dovendosi osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni tra la nipote e la nonna.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte Suprema.
MASSIMA
(Cass. n. 10250 del 16/04/2024)
La nonna non ha diritto a vedere i nipoti finché dura la conflittualità fra i genitori nella quale la stessa è coinvolta
Il diritto di frequentare i propri nipoti è tutelato dalla normativa vigente, ma ciò sotto il profilo del diritto dei figli di poter mantenere i contatti con gli ascendenti e gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ove la frequentazione con i nonni risulti pregiudizievole all’interesse dei figli, il Tribunale può inibire i contratti con gli stessi