La vicenda nasce da un rapporto sentimentale tra una cittadina russa ed un cittadino italiano i quali intrattenevano un rapporto di convivenza duraturo e dall’unione nascevano due figli.
A seguito di contrasti fra i genitori e risolto il rapporto di convivenza i bambini venivano collocati presso la madre ed affidati congiuntamente ad entrambi.
Durante le vacanze estive la madre decideva di recarsi in vacanza in Russia (i bambini avevano anche la cittadinanza russa), ma terminato il mese di agosto non rientrava più in Italia contrariamente a quanto avevano stabilito i genitori.
A fronte di tale situazione entrambi i genitori proponevano un azione giudiziaria, la donna in Russia avanti al Tribunale che stabiliva come la residenza abituale dei minori fosse all’estero, mentre il Tribunale italiano riteneva che la residenza abituale dei minori fosse in Italia ed emetteva un provvedimento di affidamento dei minori al padre, decisione che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.
Seguiva una situazione di contrasto fra i giudicati in quanto il Tribunale russo chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rientro in Italia dei minori, escludeva l’illecito trattenimento dei minori in Russia, mentre il Giudice penale Italiano, e nel caso in specie la Corte d’Appello di Bologna, riteneva sussistere il reato di illecito trattenimento all’estero dei minori ai sensi dell’art. 574 bis del Codice Penale. Così condannava la madre alla pena di 8 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma, cosa più grave, applicava automaticamente a carico della madre la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà genitoriale.
In effetti l’art. 574 bis del Codice Penale prevede la condanna di chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà dell’altro genitore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale.
La pena prevista è della reclusione da uno a quattro anni ed in più contestualmente, come pena accessoria, veniva previsto che la condanna comportasse contestualmente la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò nonostante le relazioni positive dei Servizi Sociali intervenuti nel frattempo.
Ricorreva alla Corte Suprema la madre rilevando come fosse assurdo applicare automaticamente la sospensione della responsabilità genitoriale a carico della donna in quanto i questa maniera veniva violato il diritto di mantenere adeguate relazioni con i bambini.
La Suprema Corte accoglieva l’impugnazione con sentenza n. 16940 del 23 aprile 2024.
Sul punto, rilevava la Cassazione, come fosse intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 102 del 2020 escludeva l’automatismo dell’applicazione dell’eliminazione della responsabilità genitoriale con la condanna.
Tale orientamento veniva condiviso dalla Corte di Cassazione.
Ciò anche perché di fatto, in questa maniera, non veniva punito il genitore responsabile dell’evento, bensì i bambini.
La norma della automatica condanna accessoria alla perdita dell’affidamento, dunque non è applicabile, trattandosi di una irragionevole applicazione dell’effetto penale della condanna rispetto viceversa all’esigenza primaria alla quale deve mirare il giudice, della ricerca della soluzione ottimale per il minore nel rapporto con i genitori, anche se uno dei due sia responsabile dell’illecito commesso in danno del minore.
Sarà il giudice civile che dovrà valutare caso per caso se la responsabilità genitoriale possa essere mantenuta, facendo riferimento non alla condanna, bensì all’interesse dei minori.
MASSIMA
CASS. PEN N. 16940 depositata il 23 Aprile 2024
In caso di condanna di un genitore per sottrazione internazionale di un minore e trattenimento all’estero ex art. 574 bis non può applicarsi come pena accessoria la sospensione della responsabilità genitoriale in modo automatico.
Deve viceversa valutarsi caso per caso l’interesse dei minori.