Stante la frequenza del mancato adempimento da parte dell’obbligato, la norma è stata più volte invocata dal genitore che non riusciva ad ottenere il mantenimento in favore dei figli.
Frequentassero le istanze al Tribunale affinché il Presidente o il Giudice designato, accertato l’inadempimento dell’altro genitore, ordini con decreto che una quota dei redditi degli ascendenti sia versato direttamente al richiedente, in modo da contribuire all’istruzione ed educazione della prole.
LA GIURISPRUDENZA HA CHIARITO I LIMITI DI TALE DIRITTO.
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 8980 depositata il 30 Marzo 2023 che fa seguito ad una sentenza interlocutoria subito precedente, è intervenuta sul punto in modo particolarmente interessante sia sotto il profilo sostanziale, in quanto è la prima decisione emessa dopo la riforma Cartabia sul tema della tutela della prole, ponendo l’onere a carico dei nonni, sia perché risolve un problema procedurale spesso dibattuto relativo alla mancata autorizzazione del giudice a chiamare in causa il nonno dell’altro genitore, avente diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento.
LIMITAZIONI ALL’OBBLIGO DELL’ASCENDENTE – COINVOLGIMENTO DELL’ASCENDENTE DELL’ALTRO RAMO GENITORIALE
I principi posti dalla Cassazione si muovono nello stesso solco di alcune precedenti decisioni, però con maggiore chiarezza.
Vediamo i punti fermi posti dalla Suprema Corte.
Viene innanzitutto precisato che l’obbligo dei nonni di intervenire non è affatto automatico.
Infatti l’onere del mantenimento in favore dei figli minori (sia legittimi, che naturali), spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori.
Solo nell’ipotesi in cui uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel superiore interesse dei figli, è comunque tenuto a far fronte al mantenimento ed alle esigenze della prole con tutte le proprie sostanze patrimoniali e con tutta la propria capacità di lavoro.
Resta ovviamente salvo il diritto del genitore che adempia al mantenimento, di attivarsi, nei confronti dell’altro, sia con le azioni civilistiche espressamente previste dalla norma (esecuzione forzata, sequestro, pagamento a carico del datore di lavoro o di terzi, ecc.), sia con le opportune azioni penali ex art.li 570 e 570 bis in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare e mancato adempimento del mantenimento statuito in sede di separazione, scioglimento di matrimonio o affidamento di figli naturali.
Dunque, solo nel caso in cui neanche l’altro genitore sia in grado irresponsabilmente di provvedere al mantenimento dei figli, scatta l’obbligo degli ascendenti.
NON E’ UNA PUNIZIONE CONTRO “L’INADEMPIENTE”
Secondariamente ha chiarito la Suprema Corte che l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli, non riguarda soltanto l’ascendente del genitore inadempiente, come se fosse una punizione per la colpa del figlio, bensì coinvolge entrambi i rami genitoriali e quindi sia i nonni materni che i nonni paterni.
Quindi l’obbligo scatta anche nei confronti del nonno del genitore che ha diritto al mantenimento dei figli.
In ogni caso, il Tribunale prima di dichiarare i nonni tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti, deve valutare le condizioni economiche di entrambi ed ovviamente del genitore richiedente.
Quanto al rapporto fra i nonni dei due rami genitoriali, è stato chiarito che l’obbligazione a carico degli ascendenti non risponde ad una logica di tipo fideiussorio circa le obbligazioni incombenti sui propri figli inadempienti, bensì bisogna sempre fare riferimento al diritto della prole ad ottenere comunque un adeguato mantenimento.
In sostanza si tratta di un obbligo di carattere sussidiario che scatta solo in ipotesi in cui uno dei genitori non possa o non voglia adempiere e l’altro non sia in grado di procedere con il proprio patrimonio, ma non incide automaticamente su tutti i nonni in modo paritario.
Inoltre va precisato che non si tratta di un’obbligazione solidale, ma di un’obbligazione cosiddetta “parziara” considerando che le distinte prestazioni sono commisurate alle condizioni economiche rispettive, cosicché il figlio avente diritto, e per lui il genitore, non può pretendere da uno solo dei soggetti obbligati l’intero, dovendo la domanda essere limitata alla parte della prestazione dovuta dal singolo debitore in rapporto alle sue condizioni economiche.
Ciò ferma restando l’azione di regresso di chi provvede al pagamento verso gli altri coobbligati, ma con l’altra caratteristica che il giudice non è tenuto a ripartire tra i nonni coobbligati in eguale misura l’assegno determinato, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione in proporzione alle capacità economiche dei singoli nonni.
LE MODIFICHE PROCEDURALI
Le innovazioni in tema di diritto di famiglia, riguardano non solo soprattutto la più attenta tutela dei minori, ma soprattutto l’unificazione delle procedure.
Gli stessi principi riguardano anche il concorso al mantenimento degli ascendenti, laddove, a differenza di ciò che avveniva in precedenza allorchè il Presidente del Tribunale o il giudice designato determinava con decreto la quota dei redditi dell’obbligato (titolo esecutivo), l’ascendente poteva proporre opposizione nel termine ridotto di 20 giorni dalla notifica.
La differenza sostanziale rispetto alla precedente normativa che prevedeva la procedura tipica dell’opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, attualmente con l’unificazione delle procedure, bisogna attivare l’azione unificata relativa allo stato delle persone ai minorenni ed alle famiglie ex art.li 473 bis e seguenti c.p.c.
Quindi dovrà presentarsi la domanda ed il Presidente entro 3 giorni dal deposito designerà il relatore al quale verrà delegata la trattazione del procedimento, fissando l’udienza di prima comparizione ed assegnando i termini per la costituzione del convenuto.
È importante ricordare che, anche in caso di accollo dell’assegno ai nonni, resta sempre ammessa la procedura per la modificazione alla regola del provvedimento in qualunque momento allorchè siano mutati i presupposti sui quali era stata assunta la precedente decisione, così come avviene in favore dei coniugi o dei genitori nell’ottica della migliore tutela della prole.
IL PRESUNTO OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I NONNI
Un ultimo accenno per ciò che riguarda la questione procedurale decisa con la sentenza suddetta.
La questione si era posta in quanto il Tribunale aveva statuito a carico degli ascendenti paterni il pagamento in favore della genitrice della somma di € 200,00 mensile quale quota parte della somma di € 350,00 a carico del marito inadempiente.
Morto il marito, la vedova si era nuovamente rivolta al Tribunale rilevando come ingiustamente era stato esclusa la pretesa di chiamare in causa l’altra nonna della ragazza avente diritto al mantenimento, in quanto il giudice non aveva ritenuto di concedere tale chiamata in causa, non trattandosi di un litisconsorzio necessario.
Aveva rilevato infatti il magistrato che, non avendo partecipato l’altra nonna al precedente procedimento, non poteva essere chiamata l’altra ascendente nella fase successiva, ben potendo comunque la ricorrente notificare il proprio ricorso direttamente all’altra nonna coinvolta, cosa che non aveva fatto.
La Cassazione rettificava la motivazione del giudice rilevando che potevano essere comunque anche chiamati a partecipare nel successivo grado soggetti diversi da quelli che avevano preso parte all’originario procedimento avente oggetto diverso.
Tuttavia rigettava comunque la domanda della ricorrente rilevando da un lato, che l’azione poteva essere promossa direttamente anche nei confronti dell’altra nonna oltre che del genitore, ma che in ogni caso la richiesta di chiamata in causa, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 102 c.p.c., è sempre una decisione rimessa al giudice del merito che può concedere o negare tale richiesta, decisione che tuttavia non è soggetta alla rivalutazione della Cassazione.
La Corte quindi respingeva il ricorso e cosa ancora più singolare, pur in presenza di un modestissimo assegno di € 200,00 condannava la povera nonna a versare € 3.500,00 di onorari oltre € 200,00 per esborsi il tutto maggiorato del 15% delle spese generali ed accessori oltre il versamento di un altro importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.