L'art. 155 quinquies c.c., nello stabilire che «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che «Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto» presuppone la legittimazione concorrente del genitore con quella del figlio (il quale può intervenire nei giudizi di separazione e divorzio, pur non essendone parte necessaria) alla richiesta dell'assegno, consentendo tale norma una condanna al pagamento in favore di un soggetto (il figlio) diverso di quello che ha avanzato la domanda (il genitore).
L’obbligo del genitore separato di corrispondere un assegno per il mantenimento dei figli non viene meno per effetto del conseguimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma può cessare o quando i figli divengano economicamente autosufficienti, ovvero quando, pur avendone le capacità, non si attivino per procurarsi un reddito.
Ne consegue che il giudice di merito non può accogliere l’istanza di riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento, motivando con il solo fatto che i figli dell’obbligato sono divenuti maggiorenni.
L'esecuzione dell'obbligo relativo al cd. diritto di visita del genitore non affidatario del figlio minore, diritto contemplato nella sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, non è attribuita alla competenza del giudice dell'esecuzione ex art. 612 ss. c.p.c., bensì a quella del giudice tutelar .
Il potere di vigilanza attribuito dall'articolo 337 c.c. al giudice tutelare concerne l'attuazione delle condizioni stabilite sia dal tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà e l'amministrazione dei beni che dal tribunale ordinario per l'affidamento della prole in sede di separazione tra i coniugi; il suo esercizio presuppone l'interpretazione delle condizioni della separazione ma non si estende all'attribuzione di poteri decisori, che non siano meramente applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste. (Nella specie le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento alla madre e l'accollo al padre, tra l'altro, delle spese scolastiche senza stabilire alcunché sulla scelta della scuola; la S.C. ha escluso che la lacuna e il contrasto sul punto potessero superarsi attraverso l'esercizio del potere di vigilanza del giudice tutelare , essendo necessaria un'integrazione e quindi una modifica dei patti della separazione).
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