Ora anche gli eredi pagano i danni al figlio trascurato
Ai sensi della legge n.54 del 2006, (art.709 ter cc.) il coniuge inadempiente agli obblighi genitoriali nei confronti del figlio può essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di questo. Ora il danno può farsi ricadere anche nei confronti degli eredi del genitore inadempiente. La Cassazione in modo innovativo ha stabilito che, risarciscono i danni morali subiti dal minore, che non ha mai ottenuto l’assistenza del genitore, anche gli eredi, se il genitore obbligato muore.
La Prima Sezione ha affermato, con riguardo ai limiti relativi all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che non è tutelabile il figlio ultraquarantenne disoccupato il quale, pur vivendo in un contesto di crisi economica e sociale, rifiuti ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e chieda il mantenimento da parte dei genitori.
L’importo del reddito da prendere in considerazione, ai fini della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, è quello costituito dai redditi dichiarati per l’anno di riferimento, che costituisce indice palese e dichiarato delle capacità economiche e reddituali dell’interessato, a prescindere dall’effettivo incasso delle fatture emesse.
Il diritto del coniuge di ottenere dall'altro un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento a opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.
Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie il giudice opera correttamente se prende in considerazione, per entrambi i coniugi, capacità lavorativa e conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
I provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione di essa oppure che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, atteso che sono privi dei caratteri della decisiorietà e definitività in senso sostanziale.
L'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis c.c.) o ne pronunciano la decadenza (art. 330 e 332 c.c.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall'attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti.
In tema di separazione personale, è ammessa la possibilità per i coniugi di disciplinare tramite atti di autonomia (o libertà) contrattuale gli aspetti patrimoniali e personali della vita coniugale; in assenza di prole minorenne l'esame dell'autorità giudiziaria in sede di omologa non riguarda la rispondenza delle pattuizioni all'interesse dei figli (art.158, 2 comma, c.c.), ma si estende comunque alla verifica di legalità del negozio e, cioè, della sua non contrarietà ai principi di ordine pubblico e buon costume o alle norme imperative dell'ordinamento.
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