L'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis c.c.) o ne pronunciano la decadenza (art. 330 e 332 c.c.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall'attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti.