Il potere di vigilanza attribuito dall'articolo 337 c.c. al giudice tutelare concerne l'attuazione delle condizioni stabilite sia dal tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà e l'amministrazione dei beni che dal tribunale ordinario per l'affidamento della prole in sede di separazione tra i coniugi; il suo esercizio presuppone l'interpretazione delle condizioni della separazione ma non si estende all'attribuzione di poteri decisori, che non siano meramente applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste. (Nella specie le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento alla madre e l'accollo al padre, tra l'altro, delle spese scolastiche senza stabilire alcunché sulla scelta della scuola; la S.C. ha escluso che la lacuna e il contrasto sul punto potessero superarsi attraverso l'esercizio del potere di vigilanza del giudice tutelare , essendo necessaria un'integrazione e quindi una modifica dei patti della separazione).