L’obbligo del genitore separato di corrispondere un assegno per il mantenimento dei figli non viene meno per effetto del conseguimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma può cessare o quando i figli divengano economicamente autosufficienti, ovvero quando, pur avendone le capacità, non si attivino per procurarsi un reddito.
Ne consegue che il giudice di merito non può accogliere l’istanza di riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento, motivando con il solo fatto che i figli dell’obbligato sono divenuti maggiorenni.