Non risponde del reato di molestie il marito che si attacchi al campanello del’abitazione allorchè tale comportamento sia motivato dalla necessità di far valere i propri diritti e di poter prendere e portare con sé la figlia minorenne.
Ai sensi dell’art. 156 c.c. e dell’art. 8 della Legge n. 898/70 e succ. modifiche, l’avente diritto ad un assegno periodico da parte dell’altro coniuge ha diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia purché vi sia un pericolo di perdere il credito. Tuttavia la controparte può opporsi chiedendo che il Magistrato verifichi la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento. In mancanza di tale pericolo il giudice emetterà ordine di cancellazione dell’ipoteca nei confronti del Conservatore degli R.R.I.I. ai sensi dell’art. 2884 c.c.
Serve il consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione di immagini dei figli al di sotto dei 14 anni sui vari social. Ove la pubblicazione avvenga nonostante il parere contrario di uno dei due genitori, l’interessato si può rivolgere anche ex art. 700 c.p.c. al Tribunale, chiedendo da un lato un immediato provvedimento di inibizione e dall’altro il risarcimento dell’eventuale ritardo nella cancellazione (astreinte) in applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. in una somma da versare, nel caso, anche direttamente in favore del minore.
Affidamento condiviso non significa eguale tempo con ciascun genitore. In sostanza non si può dar corso, così come teoricamente farebbe ipotizzare l’idea di un affidamento condiviso, ad una parificazione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma è il giudice che, tramite una valutazione ponderata deve tutelare l’interesse dei figli, la loro stabilità, il loro benessere ed una crescita serena.
Per pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale non bastano scatti d’ira o atteggiamenti aggressivi. Il provvedimento del Tribunale ha natura decisoria e quindi attitudine di giudicato, come tale impugnabile almeno rebus sic stantibus (in tal senso già si annovera sul punto Cass. n° 1668 del 2020).
Non può impedirsi al padre di avere con sé la propria figlia di sei anni anche continuativamente e con il pernottamento presso di lui. Infatti la restrizione al regime di visita, contrasta con il diritto del padre di creare una relazione strutturata con la minore in attuazione del diritto di quest’ultima alla bigenitorialità. Deve essere assicurato nell’interesse superiore della minore la presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantire alla stessa una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi ed il dovere dei genitori di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della figlia. Non può giustificarsi il divieto di pernottamento della figlia sia pure considerando il comportamento del padre definito dal CTU superficiale, il quale in occasione dello svolgimento della Consulenza aveva nascosto di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale.
Può essere ridotto, ma non può essere revocato l’assegno statuito in favore del figlio che si è laureato fuori corso pur avendo raggiunto trentatre anni. La laurea in archeologia non esclude l’obbligo del padre di provvedere al mantenimento, ma dà diritto allo stesso a ridurre tale mantenimento tenuto conto dell’accresciuta possibilità del figlio di reperire un lavoro retribuito, nonché in considerazione dell’età raggiunta, ma anche tenendo conto delle condizioni di salute dello stesso affetto da sindrome ansiosa depressiva.
L’accordo di separazione tra i coniugi con il quale si trasferisce la proprietà di un immobile, anche se non contenente i dati catastali, ma con le esatte individuazioni del bene, non ha soltanto effetti obbligatori, ma trasferisce immediatamente l’immobile indicato. Ciò perché il verbale firmato dalle parti, risponde ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti, ed è irrilevante che sia carente di alcuni requisiti tipici della vendita. Prevale infatti il dato letterale dell’accordo di separazione, il comportamento delle parti, laddove gli accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni immobili, rispondono ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti, in occasione dell’evento della separazione e la qualificazione del trasferimento, onerosa o gratuita, non incide sulla giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale, che appunto risiede nella sistemazione dei rapporti e nella volontà dei coniugi di trasferire effettivamente il bene firmando la separazione stessa.
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