Ai sensi dell’art. 156 c.c. e dell’art. 8 della Legge n. 898/70 e succ. modifiche, l’avente diritto ad un assegno periodico da parte dell’altro coniuge ha diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia purché vi sia un pericolo di perdere il credito.
Tuttavia la controparte può opporsi chiedendo che il Magistrato verifichi la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento.
In mancanza di tale pericolo il giudice emetterà ordine di cancellazione dell’ipoteca nei confronti del Conservatore degli R.R.I.I. ai sensi dell’art. 2884 c.c.