Non può essere applicato l’art. 709 ter c.p.c. e quindi non si può procedere ad ammonizioni o a punire la madre allorché la minore, ormai prossima alla maggiore età, rifiuti di vedere il padre anche se la madre aveva denunciato non veritieramente l’altro genitore per abusi sessuali nei confronti della figlia. È stato escluso infatti dalle Consulenze Tecniche che la figlia fosse stata plagiata dalla madre e le scelte fossero esclusivamente imputabili a sue precise determinazioni caratteriali. Conseguentemente una volta accertato che il rifiuto di vedere il padre sia frutto soltanto della volontà della figlia, non possono applicarsi sanzioni di sorta nei confronti dell’altro genitore.
La cessione di un’immobile nell’ambito di una separazione consensuale o di una modifica di separazione in favore della moglie, non ricade automaticamente nella pronunzia di inefficacia in danno dei creditori ex art . 2901 c.c. in tema di azione revocatoria. Ciò sotto due aspetti. Da un lato in quanto la cessione in cambio della regolamentazione di rapporti economici di coppia non può affatto essere configurata come una donazione. Dall’altro perché si è dimostrato che il credito era sorto in epoca successiva alla separazione ed il deterioramento dei rapporti economici tra il marito e la ditta creditrice era sorto dopo il procedimento di modifica della separazione con il relativo accordo di cessione del bene alla moglie. Tant’è che il creditore continuava a fornire merce al marito anche al momento della modifica della separazione e cessione dell’immobile. Dunque va esclusa ogni scientia damni a carico della moglie ormai separata.
In contrasto con altre decisioni il TAR della Campania ha ritenuto che la moglie, coinvolta in una causa di separazione con il marito, possa ottenere dal database dell’Agenzia delle Entrate tutti i rapporti patrimoniali del marito con gli intermediari finanziari anche se coperti da privacy. Il diritto della moglie ad utilizzare le banche dati della Guardia di Finanza e degli organi tributari deriva dall’art. 5 lettera A della legge n° 241/90 in quanto anche per la moglie separata si è in presenza di interessi giuridicamente rilevanti laddove l’assegno di mantenimento su cui si dovrà pronunciare il Tribunale riveste un valore oggettivamente sociale. Pertanto il giudice delegato per la separazione può legittimamente permettere la consultazione dell’archivio dei rapporti finanziari del marito apparentemente nullatenente con gli Istituti Bancari e di ogni altro rapporto economicamente rilevante ovvero per gli atti soggetti a registrazione, senza violazione del diritto alla riservatezza ed alla privacy.
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