CASS. 23/10/2019 N° 27207

Non può essere applicato l’art. 709 ter c.p.c. e quindi non si può procedere ad ammonizioni o a punire la madre allorché la minore, ormai prossima alla maggiore età, rifiuti di vedere il padre anche se la madre aveva denunciato non veritieramente l’altro genitore per abusi sessuali nei confronti della figlia.
È stato escluso infatti dalle Consulenze Tecniche che la figlia fosse stata plagiata dalla madre e le scelte fossero esclusivamente imputabili a sue precise determinazioni caratteriali.
Conseguentemente una volta accertato che il rifiuto di vedere il padre sia frutto soltanto della volontà della figlia, non possono applicarsi sanzioni di sorta nei confronti dell’altro genitore.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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