La cessione di un’immobile nell’ambito di una separazione consensuale o di una modifica di separazione in favore della moglie, non ricade automaticamente nella pronunzia di inefficacia in danno dei creditori ex art . 2901 c.c. in tema di azione revocatoria. Ciò sotto due aspetti. Da un lato in quanto la cessione in cambio della regolamentazione di rapporti economici di coppia non può affatto essere configurata come una donazione. Dall’altro perché si è dimostrato che il credito era sorto in epoca successiva alla separazione ed il deterioramento dei rapporti economici tra il marito e la ditta creditrice era sorto dopo il procedimento di modifica della separazione con il relativo accordo di cessione del bene alla moglie. Tant’è che il creditore continuava a fornire merce al marito anche al momento della modifica della separazione e cessione dell’immobile. Dunque va esclusa ogni scientia damni a carico della moglie ormai separata.