Va riformata la sentenza del TAR Lazio con al quale era stato escluso che si potesse procedere alla separazione direttamente da parte degli interessati avanti al Sindaco o all’Ufficiale di Stato Civile del Comune se i coniugi avessero previsto il pagamento di un assegno di mantenimento. L’interpretazione della norma viceversa che “vieta patti di trasferimento patrimoniale”, va interpretata nel senso che sono vietati soltanto i trasferimento di beni, ma non l’assegno di mantenimento, con esclusione tuttavia dell’assegno “una tantum” ex lege 898/70. Dunque se i coniugi si accordano per un mantenimento periodico essi possono rivolgersi direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile per la separazione o il divorzio nel rispetto delle altre condizioni previste dal D.L. 132 del 12/09/2014 (assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti).
Contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, è legittimo che i coniugi nel ricorso per il divorzio congiunto, stabiliscano di inserire pattuizioni del tutto diverse da quelle tipiche previste dalla normativa in tema di affidamento, assegnazione della casa e determinazione del mantenimento.
Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà al fine che venga destinato a casa coniugale, il successivo provvedimento di assegnazione ad uno dei coniugi del medesimo bene immobile , emesso nel corso di un procedimento di separazione personale, non è opponibile al comodante se questi ne chieda la restituzione in ipotesi di sopravvenuto bisogno caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non prevedibilità di cui all'art. 1809, comma 2, c.c. (Fattispecie nella quale il Giudicante ha ritenuto integrare "un bisogno urgente e impreveduto" - legittimante l'estinzione anticipata del comodato - la sopravvenuta separazione del comodante dalla moglie.
In tema di separazione personale, è ammessa la possibilità per i coniugi di disciplinare tramite atti di autonomia (o libertà) contrattuale gli aspetti patrimoniali e personali della vita coniugale; in assenza di prole minorenne l'esame dell'autorità giudiziaria in sede di omologa non riguarda la rispondenza delle pattuizioni all'interesse dei figli (art.158, 2 comma, c.c.), ma si estende comunque alla verifica di legalità del negozio e, cioè, della sua non contrarietà ai principi di ordine pubblico e buon costume o alle norme imperative dell'ordinamento.
Anche se un coniuge acquista delle quote di fondi comuni di investimento con i proventi della propria attività professionale, questi entrano a far parte della comunione legale di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c.. I crediti, così come i diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c., poste dall'art. 179 c.c.
Lo scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi si verifica "ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale; poiché l'appello proposto con esclusivo riferimento all'addebito, all'affidamento dei figli e agli aspetti economici della separazione segna acquiescenza alla pronuncia sulla separazione, e quindi definitività della stessa, quale parte autonoma della decisione, deve escludersi che la pendenza del gravame su tali aspetti precluda il passaggio in giudicato della separazione stessa e impedisca la cessazione del regime di comunione legale, cessazione alla quale si riconnettono l'inoperatività del complesso normativo di cui agli art. 177 ss. c.c. e l'automatica instaurazione delle regole proprie della comunione legale, ivi compresa quella, ex art. 1103 c.c., che abilita ciascun contitolare a disporre del suo diritto nei limiti della quota senza il consenso dell'altro comunista.
Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria.
In tema di comunione legale, tenuto conto dell'inespropriabilità della quota del coniuge, il creditore personale di quest'ultimo dovrà pignorare l'intero cespite in comunione, con facoltà peraltro di soddisfarsi solo sul ricavato nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato, mentre l'interesse del coniuge non obbligato è tutelato dal diritto di far propria la rimanente parte del 50% del ricavato.
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