In tema di comunione legale, tenuto conto dell'inespropriabilità della quota del coniuge, il creditore personale di quest'ultimo dovrà pignorare l'intero cespite in comunione, con facoltà peraltro di soddisfarsi solo sul ricavato nei limiti della quota spettante al coniuge obbligato, mentre l'interesse del coniuge non obbligato è tutelato dal diritto di far propria la rimanente parte del 50% del ricavato.