Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà al fine che venga destinato a casa coniugale, il successivo provvedimento di assegnazione ad uno dei coniugi del medesimo bene immobile , emesso nel corso di un procedimento di separazione personale, non è opponibile al comodante se questi ne chieda la restituzione in ipotesi di sopravvenuto bisogno caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non prevedibilità di cui all'art. 1809, comma 2, c.c. (Fattispecie nella quale il Giudicante ha ritenuto integrare "un bisogno urgente e impreveduto" - legittimante l'estinzione anticipata del comodato - la sopravvenuta separazione del comodante dalla moglie.