Anche se un coniuge acquista delle quote di fondi comuni di investimento con i proventi della propria attività professionale, questi entrano a far parte della comunione legale di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), c.c.. I crediti, così come i diritti a struttura complessa come i diritti azionari, in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 c.c., poste dall'art. 179 c.c.