Serve il consenso di entrambi i coniugi per la pubblicazione di immagini dei figli al di sotto dei 14 anni sui vari social.
Ove la pubblicazione avvenga nonostante il parere contrario di uno dei due genitori, l’interessato si può rivolgere anche ex art. 700 c.p.c. al Tribunale, chiedendo da un lato un immediato provvedimento di inibizione e dall’altro il risarcimento dell’eventuale ritardo nella cancellazione (astreinte) in applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. in una somma da versare, nel caso, anche direttamente in favore del minore.