Non può impedirsi al padre di avere con sé la propria figlia di sei anni anche continuativamente e con il pernottamento presso di lui.
Infatti la restrizione al regime di visita, contrasta con il diritto del padre di creare una relazione strutturata con la minore in attuazione del diritto di quest’ultima alla bigenitorialità.
Deve essere assicurato nell’interesse superiore della minore la presenza comune dei genitori nella vita della figlia, idonea a garantire alla stessa una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi ed il dovere dei genitori di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della figlia.
Non può giustificarsi il divieto di pernottamento della figlia sia pure considerando il comportamento del padre definito dal CTU superficiale, il quale in occasione dello svolgimento della Consulenza aveva nascosto di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale.