Anche il nuovo coniuge o il convivente del nonno ha diritto a frequentare i nipoti. La questione sorgeva da una sentenza del Tribunale che, ai sensi della vigente normativa, riconosceva il diritto del nonno a frequentare i minori, ma non della nuova compagna del nonno, mancando un legame genetico e di sangue che la legasse ai bambini. La Cassazione è stata di diverso avviso, in quanto ciò che interessa è la tutela dei bambini che hanno interesse a frequentare entrambi non potendosi interpretare le norme in senso solo letterale.
Non ha diritto ad alcun risarcimento, l'uomo che, rassicurato dalla partner circa l'assoluta impossibilità di restare in stato interessante per aver avuto di recente il ciclo, non adotta alcuna precauzione, e diviene padre del bambino frutto del rapporto. Infatti un incontro sessuale non può essere equiparato ad alcuna obbligazione contrattuale con onere di buonafede, nè può derivare alcun diritto risarcitorio da inadempimento. Neanche è configurabile alcun illecito penale.
Nel determinare l’omissione dell’obbligo di mantenimento ai fini della configurazione del reato penale, in una situazione di convivenza con figli, salvo che non sussista una diversa statuizione del giudice civile, il versamento degli assegni familiari al genitore con il quale vive il minore, concorre ad integrare il mantenimento e dunque il giudice del processo penale deve tener conto del relativo importo che non va scomputato dall’entità complessiva del mantenimento che il genitore onerato deve corrispondere all’altro per la prole.
La prima sezione ha affermato che la c.d. “surrogazione di maternità” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico, sicché va dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, nato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana.
Il diritto-dovere di vigilare sulla comunicazione del minore da parte del genitore, non giustifica indiscriminatamente qualsiasi lecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo, ma solo con l’interferenza che siano determinate da un’effettiva necessità, da montare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell’ottica della tutela dell’interesse preminente del minore e non già di quella del genitore. E’ illegittimo infatti che un padre possa registrare telefonate ed i figli minori a lui affidati, costituendo tale comportamento il reato di cui all’art. 617 c.p.
Qualora due genitori, cessata la loro convivenza, vivessero in reciproca conflittualità tra di loro, rimanendo sordi ai più elementari bisogni della figlia in tenera età e determinassero la paralisi gestionale - educativa di essa, non è opportuno l' affidamento condiviso, sebbene richiesto da entrambe le parti, né può addivenirsi all' affidamento esclusivo, stante la paritaria reciprocità nell'alimentare il conflitto. Può essere pronunciata di ufficio, a norma dell'art. 8 della convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, la decadenza dalla potestà dei due genitori, essendo manifesto il grave pregiudizio cui è esposta la minore, a rischio di aggravamento se la situazione non conoscesse una positiva evoluzione. Con la nomina del tutore sarà questo ad esercitare la potestà ed assumere ogni decisione occorrente alla educazione, istruzione, circa la salute della bambina, che rimarrà collocata presso la madre, ma trascorrerà giornate anche con il padre, tenuto al contributo di mantenimento.
Di regola l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione del bisogno dei figli in misura proporzionale al suo reddito.
In applicazione di essa pertanto il giudice deve predisporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico al genitore non collocatario, prevedendo nello stesso articolo 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Ritenuto che l'istituto della potestà parentale non può più, ormai, essere considerato come l'esercizio di un diritto/dovere dei genitori in una posizione di supremazia, bensì come una comune e costante assunzione di responsabilità nell'esclusivo interesse della prole; ritenuta, ai sensi del nuovo assetto normativo, la maggiore centralità assunta dall'interesse dei figli rispetto alle conseguenze della disgregazione del rapporto di coppia; ritenuto che alla sostanziale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali debba corrispondere un modello unitario di genitorialità; ritenuto quanto precede, l'art. 317 bis, comma 2, c.c., salva la previsione dell'esercizio della potestà da parte dei genitori conviventi (speculare rispetto a quanto è previsto per i figli legittimi), è stato tacitamente abrogato ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006; nel quadro della nuova disciplina è stata, invero, operata una vera e propria dicotomia fra l'esercizio della potestà parentale da parte di entrambi i genitori e l' affidamento della prole, ricorrendo tale esercizio tanto nell'ipotesi di affidamento condiviso, quanto nell'ipotesi di affidamento esclusivo.
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