L'obbligo di mantenimento dei figli prescinde dalla potestà genitoriale - che rappresenta non un diritto soggettivo ma un munus di diritto privato che si sostanzia nel potere-dovere di curare determinati interessi privati e pubblici del minore - e riguarda tanto i figli naturali, quanto quelli adottivi, tra loro perfettamente equiparati. I genitori (naturali e adottivi) sono tenuti a mantenere i figli prestando loro l'assistenza economica e quella morale; il suddetto obbligo non cessa per il raggiungimento della maggiore età dei figli, ma perdura fino a quando questi non vengano avviati ad una professione, ad un'arte o a un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Qualora tra genitori naturali non più conviventi e con figlio sussista conflittualità circa i loro rapporti con il minore, inducendo entrambi, a danno dello stesso, a comportamenti intrisi di prevenzione ed ostruzionistici, ed appaia ultronea o, quanto meno, prematura la decadenza di uno di essi o di entrambi dalla p.p., è da disporre l' affidamento del figlio agli zii materni, sotto la costante ed assidua vigilanza dei servizi sociali, che sottoporranno i genitori ed il minore a psicoterapia, e che terranno informati sull'andamento della situazione i giudici minorili, competenti ad adottare, se del caso, più. radicali provvedimenti a tutela del minore.
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