Ritenuto che l'istituto della potestà parentale non può più, ormai, essere considerato come l'esercizio di un diritto/dovere dei genitori in una posizione di supremazia, bensì come una comune e costante assunzione di responsabilità nell'esclusivo interesse della prole; ritenuta, ai sensi del nuovo assetto normativo, la maggiore centralità assunta dall'interesse dei figli rispetto alle conseguenze della disgregazione del rapporto di coppia; ritenuto che alla sostanziale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali debba corrispondere un modello unitario di genitorialità; ritenuto quanto precede, l'art. 317 bis, comma 2, c.c., salva la previsione dell'esercizio della potestà da parte dei genitori conviventi (speculare rispetto a quanto è previsto per i figli legittimi), è stato tacitamente abrogato ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006; nel quadro della nuova disciplina è stata, invero, operata una vera e propria dicotomia fra l'esercizio della potestà parentale da parte di entrambi i genitori e l' affidamento della prole, ricorrendo tale esercizio tanto nell'ipotesi di affidamento condiviso, quanto nell'ipotesi di affidamento esclusivo.