Cassazione n. 24001 del 11/12/2014

La prima sezione ha affermato che la c.d. “surrogazione di maternità” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico, sicché va dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, nato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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