Nel determinare l’omissione dell’obbligo di mantenimento ai fini della configurazione del reato penale, in una situazione di convivenza con figli, salvo che non sussista una diversa statuizione del giudice civile, il versamento degli assegni familiari al genitore con il quale vive il minore, concorre ad integrare il mantenimento e dunque il giudice del processo penale deve tener conto del relativo importo che non va scomputato dall’entità complessiva del mantenimento che il genitore onerato deve corrispondere all’altro per la prole.