Cassazione Penale n. 41192 del 3.10.2014

Il diritto-dovere di vigilare sulla comunicazione del minore da parte del genitore, non giustifica indiscriminatamente qualsiasi lecita intrusione nella sfera di riservatezza del primo, ma solo con l’interferenza che siano determinate da un’effettiva necessità, da montare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell’ottica della tutela dell’interesse preminente del minore e non già di quella del genitore.
E’ illegittimo infatti che un padre possa registrare telefonate ed i figli minori a lui affidati, costituendo tale comportamento il reato di cui all’art. 617 c.p.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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