Cassazione n. 22502 del 2010

Di regola l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione del bisogno dei figli in misura proporzionale al suo reddito.

In applicazione di essa pertanto il giudice deve predisporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, che in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico al genitore non collocatario, prevedendo nello stesso articolo 155 c.c. la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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