La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione una tantum , di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la sopravvenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico

In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in caso di morte dell'ex coniuge, occorre distinguere tra l'ipotesi di attribuzione di un assegno divorzile, che costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento della pensione di reversibilità, e quella, alternativa, costituita dalla mera erogazione di una somma, anche rateizzata, ovvero del trasferimento di un altro bene o diritto, il cui conferimento preclude il riconoscimento, per il futuro, di una nuova domanda a contenuto economico, dovendosi ritenere che la suddetta corresponsione una tantum sia idonea a definire stabilmente i rapporti economici tra le parti e tale da determinare un miglioramento della situazione del beneficiario, incompatibile con ulteriori prestazioni aggiuntive, ivi compresi i trattamenti pensionistici.

In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, il riconoscimento giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile è condizione per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, mentre resta irrilevante la modalità solutoria del debito, pattuita fra le parti come nella specie in forma una tantum , come espressamente consentito dall'art. 5, comma 8, l. 1° dicembre 1970 n. 898, in via alternativa all'ordinaria corresponsione periodica.

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità può essere riconosciuto solo se questo sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto. Qualora, pertanto, il tribunale, con sentenza non definitiva abbia pronunciato la cessazione degli effetti del matrimonio, disponendo - con separata ordinanza - la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda relativa all'assegno divorzile e uno dei coniugi sia deceduto prima che il tribunale si pronunciasse su detta istanza, al superstite non spetta la pensione di reversibilità , ancorché fosse beneficiario, in forza di provvedimento del presidente del tribunale, di un assegno provvisorio. Ciò specie qualora, non essendo stato proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio di sei mesi ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo sia stato dichiarato estinto, con conseguente inefficacia dell'ordinanza presidenziale di attribuzione dell'assegno provvisorio.

Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità , il requisito della titolarità dell'assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto.

Il diritto del divorziato a una quota della pensione di reversibilità presuppone che al momento della morte dell'ex coniuge - convolato a nuove nozze - il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 l. 898/70. Non è, quindi, sufficiente che l'ex coniuge versi nelle condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e, neppure, la percezione, in concreto, del mantenimento, ma occorre che l'assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un "assegno di divorzio" non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio.

In tema di divorzio , la formula usata dal legislatore nell'art. 12 bis, aggiunto alla l. 1 dicembre 1970 n. 898 dall'art. 16 l. 6 marzo 1987 n. 74, per attribuire al coniuge il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto, è analoga a quella usata dal precedente art. 9, il quale subordina il diritto alla pensione di reversibilità , ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, cioè "all'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale" (art. 5 l. 28 dicembre 2005 n. 263); ne discende, da ragioni d'ordine logico-sistematico, non potendosi dare, nell'ambito del medesimo testo legislativo e senza alcuna ragione, una diversa interpretazione a norme di uguale tenore, che il sorgere del diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 citato.

Il diritto alla pensione di reversibilità del "de cuius" presuppone che, in sede di scioglimento del matrimonio, l’assegno di divorzio sia stato attribuito esclusivamente a beneficio e nell’interesse dell’ex coniuge; qualora l’assegno sia stato disposto nell’interesse e a beneficio di un figlio minore da tutelare, il diritto previdenziale è a tempo determinato e deve ritenersi cessato una volta esaurita la funzione della corrispondente tutela.

Pagina 1 di 2

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni