Cassazione n° 8228 dell’11 aprile 2011

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità può essere riconosciuto solo se questo sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto. Qualora, pertanto, il tribunale, con sentenza non definitiva abbia pronunciato la cessazione degli effetti del matrimonio, disponendo - con separata ordinanza - la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda relativa all'assegno divorzile e uno dei coniugi sia deceduto prima che il tribunale si pronunciasse su detta istanza, al superstite non spetta la pensione di reversibilità , ancorché fosse beneficiario, in forza di provvedimento del presidente del tribunale, di un assegno provvisorio. Ciò specie qualora, non essendo stato proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio di sei mesi ai sensi dell'art. 305 c.p.c. il processo sia stato dichiarato estinto, con conseguente inefficacia dell'ordinanza presidenziale di attribuzione dell'assegno provvisorio.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni