Il diritto del divorziato a una quota della pensione di reversibilità presuppone che al momento della morte dell'ex coniuge - convolato a nuove nozze - il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 l. 898/70. Non è, quindi, sufficiente che l'ex coniuge versi nelle condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e, neppure, la percezione, in concreto, del mantenimento, ma occorre che l'assegno sia stato attribuito con provvedimento giurisdizionale. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali idonei ad attribuire un "assegno di divorzio" non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'art. 4 n. 8 l. sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di scioglimento del matrimonio.