Ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità , il requisito della titolarità dell'assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto.