In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, il riconoscimento giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile è condizione per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, mentre resta irrilevante la modalità solutoria del debito, pattuita fra le parti come nella specie in forma una tantum , come espressamente consentito dall'art. 5, comma 8, l. 1° dicembre 1970 n. 898, in via alternativa all'ordinaria corresponsione periodica.