Cassazione n. 16744 del 29 luglio 2011

In tema di trattamento economico a favore del coniuge divorziato, il riconoscimento giudiziale della titolarità dell'assegno divorzile è condizione per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, mentre resta irrilevante la modalità solutoria del debito, pattuita fra le parti come nella specie in forma una tantum , come espressamente consentito dall'art. 5, comma 8, l. 1° dicembre 1970 n. 898, in via alternativa all'ordinaria corresponsione periodica.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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