Costituisce requisito per il coniuge divorziato per ottenere la pensione di
reversibilità la titolarità del diritto ad assegno divorzile, stabilito almeno nell'"an" dal giudice del divorzio , ancorché non quantificato o non effettivamente goduto. Il giudice delle pensioni non può pronunciare neppure "incidenter tantum " sulla spettanza dell'assegno di divorzio perché la pensione di reversibilità si fonda su rapporti diversi dal rapporto interpersonale tra coniugi.
Ai sensi dell'art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 868 in caso di morte dell'ex coniuge il divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità (in via esclusiva o in concorso con il coniuge superstite) qualora, tra l'altro, sia "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5" della stessa legge. Tale titolarità sussiste anche nell'ipotesi di attribuzione di un assegno periodico disposta a seguito di domanda congiunta di divorzio.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto dell'ex- coniuge alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 legge sul divorzio , è necessaria (anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1995) la titolarità dell'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuta; la medesima sussiste anche quando l'attribuzione è effettuata a seguito di domanda congiunta di divorzio , posto che gli effetti relativi ai rapporti economici tra i coniugi, anche se risultanti dagli accordi intervenuti tra gli stessi, si producono per mezzo della pronuncia del tribunale, che decide con sentenza all'esito della valutazione dei presupposti di cui all'art. 4 legge sul divorzio e non si limita, come nell'omologazione della separazione consensuale, ad esercitare un potere di controllo su atti posti in essere da altri soggetti e destinati a conservare la loro autonomia logico-giuridica, ma ingloba e fa proprie, come mero presupposto della decisione, le pattuizioni intervenute tra le parti.
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