Costituisce requisito per il coniuge divorziato per ottenere la pensione di
reversibilità la titolarità del diritto ad assegno divorzile, stabilito almeno nell'"an" dal giudice del divorzio , ancorché non quantificato o non effettivamente goduto. Il giudice delle pensioni non può pronunciare neppure "incidenter tantum " sulla spettanza dell'assegno di divorzio perché la pensione di reversibilità si fonda su rapporti diversi dal rapporto interpersonale tra coniugi.