Allorché una madre si opponga a far frequentare la bambina affetta da handicap al padre ritenendolo incapace di provvedere in tal senso, può configurarsi il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Tribunale ai sensi degli art.li 81 c.p.v. e 388 I e II comma c.p.. Il proscioglimento della donna confermato sia dal tribunale Penale che dalla Corte d’Appello, deve essere disatteso limitatamente agli effettivi civili in quanto la tesi dei Giudici suddetti secondo i quali mancava l’elemento soggettivo del contestato reato per la ritenuta sussistenza in capo all’imputata di un eccesso colposo determinato dallo stato di necessità, non può essere condiviso. Infatti avanti al Tribunale della separazione, erano già state effettuate delle consulenze tecniche che avevano riconosciuto al padre piena capacità di gestire la bambina e dunque la madre non poteva giustificarsi essendo già stato oggetto la questione, di esame da parte del Tribunale Civile. Di norma non si possono ostacolare le visite dell’altro genitore, ciò al più è giustificabile soltanto per gravi motivi sopravvenuti. In tal caso il genitore collocatario può interrompere gli incontri ma proponendo tempestivamente ricorso in Tribunale per ottenere la modifica dei provvedimenti preesistenti.
In ipotesi di divorzio, la liquidazione in favore del figlio maggiorenne di un’elevata somma a titolo di risarcimento dei danni non configura una situazione di raggiunta autosufficienza economica in capo al medesimo, tale da determinare la cessazione dell’obbligo di mantenimento che grava sul genitore con cui il figlio non convive.
Fermo restando, in linea di principio, che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, anche maggiorenni, fino a quando essi non conseguano l’autonomia economica , salvo il caso di loro negligenza nella ricerca di una attività lavorativa consona alla loro preparazione, alle loro capacità ed agli studi da essi svolti, senza che possa essere fissato a priori ai genitori un termine finale dell'obbligo su di loro incombente, va cancellato l’obbligo di mantenimento qualora: i due figli maggiorenni non compaiano in Tribunale, sebbene regolarmente convocati, per esporre le loro ragioni ed opporsi alla rituale richiesta del genitore obbligato di sospendere il loro mantenimento; quando, malgrado la rituale convocazione, non compaia in Tribunale la loro madre, che si oppone in giudizio alla cessazione dell'obbligo paterno; quando i figli hanno molto presto interrotto gli studi, conseguendo solo un diploma medio di assai basso livello, che avrebbe dovuto indurli ad accettare un lavoro modesto; quando è provato che il figlio maggiore aveva da non poco tempo (alcuni anni) intrapreso in proprio un’attività di grafico, attività che il Tribunale ha motivo di presumere definitivamente avviata; quando il figlio più piccolo, anch’esso maggiorenne ed asseritamente privo di redditi, risulti, dalle visure catastali, proprietario di una unità abitativa classificata in A/2. Diversamente opinando, sul genitore incomberebbe l’assurdo onere di attivarsi giudizialmente in prima persona, per essere esentato da un obbligo a suo carico non più esistente, dando la prova che la prole non abbia profuso ogni ragionevole impegno per una sua effettiva collocazione nel mondo del lavoro commisurata alle sue concrete capacità ed aspirazioni.
In tema di affidamento del figlio minore, la richiesta di uno dei genitori volta ad ottenere la modifica del regime di affidamento condiviso esistente per ottenere l' affidamento esclusivo, può essere accolta unicamente qualora vi siano motivi tali da indurre a ritenere pregiudizievole per il minore un suo affidamento condiviso ; altrimenti il genitore non deve utilizzare strumentalmente il figlio per arrecare danno all'altro genitore né deve svilire la figura di quest'ultimo, considerato che il minore ha bisogno, per una crescita quanto più possibile serena, della leale collaborazione di tutti gli adulti di riferimento.
Va mutato il regime di affidamento condiviso in affidamento esclusivo alla madre, senza peraltro mutare il regime stabilito delle visite e dei pernottamenti del figlio presso il padre, quando i contrasti e l'incomunicabiltà tra i genitori, non di per sé, ma per la loro rilevanza, ricadono effettivamente e significativamente sui rapporti della prole con i genitori.
A seguito della riforma introdotta dalla l. 8 febbraio 2006 n. 54 ed in particolare della modifica dell'art. 155 c.c., sulla domanda del genitore di figli naturali diretta ad ottenere una regolamentazione dei rapporti con i figli ed eventualmente l' affidamento condiviso è competente a decidere il tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni.
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli perdura finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso, non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento dell’attività dipenda da un atteggiamento di inerzia, ovvero di un rifiuto ingiustificato dello stesso.
In considerazione dell'intervenuta modifica dell'art. 155 c.c., è giustificata la modifica del provvedimento presidenziale di affidamento di figli minori ad uno dei due coniugi e l'instaurazione di un affidamento condiviso.
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