Va mutato il regime di affidamento condiviso in affidamento esclusivo alla madre, senza peraltro mutare il regime stabilito delle visite e dei pernottamenti del figlio presso il padre, quando i contrasti e l'incomunicabiltà tra i genitori, non di per sé, ma per la loro rilevanza, ricadono effettivamente e significativamente sui rapporti della prole con i genitori.