Allorché una madre si opponga a far frequentare la bambina affetta da handicap al padre ritenendolo incapace di provvedere in tal senso, può configurarsi il reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Tribunale ai sensi degli art.li 81 c.p.v. e 388 I e II comma c.p..
Il proscioglimento della donna confermato sia dal tribunale Penale che dalla Corte d’Appello, deve essere disatteso limitatamente agli effettivi civili in quanto la tesi dei Giudici suddetti secondo i quali mancava l’elemento soggettivo del contestato reato per la ritenuta sussistenza in capo all’imputata di un eccesso colposo determinato dallo stato di necessità, non può essere condiviso.
Infatti avanti al Tribunale della separazione, erano già state effettuate delle consulenze tecniche che avevano riconosciuto al padre piena capacità di gestire la bambina e dunque la madre non poteva giustificarsi essendo già stato oggetto la questione, di esame da parte del Tribunale Civile.
Di norma non si possono ostacolare le visite dell’altro genitore, ciò al più è giustificabile soltanto per gravi motivi sopravvenuti.
In tal caso il genitore collocatario può interrompere gli incontri ma proponendo tempestivamente ricorso in Tribunale per ottenere la modifica dei provvedimenti preesistenti.