A seguito della riforma introdotta dalla l. 8 febbraio 2006 n. 54 ed in particolare della modifica dell'art. 155 c.c., sulla domanda del genitore di figli naturali diretta ad ottenere una regolamentazione dei rapporti con i figli ed eventualmente l' affidamento condiviso è competente a decidere il tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni.