Tribunale di Roma del 23 ottobre 2006

A seguito della riforma introdotta dalla l. 8 febbraio 2006 n. 54 ed in particolare della modifica dell'art. 155 c.c., sulla domanda del genitore di figli naturali diretta ad ottenere una regolamentazione dei rapporti con i figli ed eventualmente l' affidamento condiviso è competente a decidere il tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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