Tribunale Catania del 20 aprile 2012

In ipotesi di divorzio, la liquidazione in favore del figlio maggiorenne di un’elevata somma a titolo di risarcimento dei danni non configura una situazione di raggiunta autosufficienza economica in capo al medesimo, tale da determinare la cessazione dell’obbligo di mantenimento che grava sul genitore con cui il figlio non convive.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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