Trib. Roma del 23 marzo 2012

Fermo restando, in linea di principio, che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, anche maggiorenni, fino a quando essi non conseguano l’autonomia economica , salvo il caso di loro negligenza nella ricerca di una attività lavorativa consona alla loro preparazione, alle loro capacità ed agli studi da essi svolti, senza che possa essere fissato a priori ai genitori un termine finale dell'obbligo su di loro incombente, va cancellato l’obbligo di mantenimento qualora: i due figli maggiorenni non compaiano in Tribunale, sebbene regolarmente convocati, per esporre le loro ragioni ed opporsi alla rituale richiesta del genitore obbligato di sospendere il loro mantenimento; quando, malgrado la rituale convocazione, non compaia in Tribunale la loro madre, che si oppone in giudizio alla cessazione dell'obbligo paterno; quando i figli hanno molto presto interrotto gli studi, conseguendo solo un diploma medio di assai basso livello, che avrebbe dovuto indurli ad accettare un lavoro modesto; quando è provato che il figlio maggiore aveva da non poco tempo (alcuni anni) intrapreso in proprio un’attività di grafico, attività che il Tribunale ha motivo di presumere definitivamente avviata; quando il figlio più piccolo, anch’esso maggiorenne ed asseritamente privo di redditi, risulti, dalle visure catastali, proprietario di una unità abitativa classificata in A/2. Diversamente opinando, sul genitore incomberebbe l’assurdo onere di attivarsi giudizialmente in prima persona, per essere esentato da un obbligo a suo carico non più esistente, dando la prova che la prole non abbia profuso ogni ragionevole impegno per una sua effettiva collocazione nel mondo del lavoro commisurata alle sue concrete capacità ed aspirazioni.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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