L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli perdura finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso, non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento dell’attività dipenda da un atteggiamento di inerzia, ovvero di un rifiuto ingiustificato dello stesso.