Se viene disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento nei luoghi attualmente frequentati dalla donna per i reati di maltrattamento in danno non solo della convivente, ma anche della madre e della figlia, tuttavia vanno precisati in modo specifico e dettagliato i luoghi frequentati dalla vittima e per i quali vigeva l’inibizione.
Non basta trasferire i propri beni alla moglie ed ai figli per sottrarli all’esecuzione forzata del fisco, per essere condannati ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Infatti la normativa ipotizza due ipotesi, gli atti simulati o gli atti fraudolenti. Se il prezzo risulta regolarmente pagato non può considerarsi l’atto simulato, ma il reato può sussistere solo se il trasferimento possa ipotizzarsi come fraudolento con i classici elementi dell’inganno, dello stratagemma o dell’artifizio.
Il Carabiniere che tocca il sedere ad una donna la quale appena uscita dalla caserma racconta tutto al proprio fidanzato dando luogo alla denuncia ed al successivo processo, deve essere condannato per violenza sessuale. Non è credibile che la donna avesse mal interpretato la situazione avendo sentito la fondina della pistola e non la mano del Carabiniere. Secondo il Collegio giudicante della Cassazione la condanna del Carabiniere andava confermata in quanto per parlare di violenza sessuale va tenuto conto di quanto tempo la mano del molestatore si trattiene sui glutei della donna. Se si tratta di un tempo apprezzabile sicuramente va configurato il reato di violenza sessuale.
Allorché vengano contestate ad una coppia condotte di bancarotta fraudolenta e l’omesso versamento di ritenute, IVA ed altri reati connessi, il trasferimento fittizio della casa non impedisce la commissione dei reati ed il sequestro degli immobili. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato disposto non perché la donna sia considerata partecipe alle violazioni contestate dall’ex marito, quanto perché i giudici hanno dedotto che l’uomo ha continuato a mantenere l’effettiva disponibilità dell’immobile contrariamente a quanto dichiarato nella separazione e nel trasferimento di proprietà. Tale elemento è sufficiente a far risultare fittizia la separazione e l’intestazione fraudolenta dell’immobile alla donna.
Il “succhiotto” contro al volontà della donna costituisce un atto di violenza sessuale. Infatti questo è uno strumento di riaffermata e malintesa signoria sulla donna espressione di un’intimità sessuale percepibile e senza necessità di ulteriori specificazioni non si tratta infatti di un mero toccamento fuggevole delle labbra con una parte del corpo, ma comporta un’attività prolungata sul corpo stesso che data la sua durata intensità esprime esattamente quella carica erotica che è il presupposto dell’illecito penale.
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