CASS. PEN. N° 47265 DEL 10/11/2016

Il “succhiotto” contro al volontà della donna costituisce un atto di violenza sessuale.
Infatti questo è uno strumento di riaffermata e malintesa signoria sulla donna espressione di un’intimità sessuale percepibile e senza necessità di ulteriori specificazioni non si tratta infatti di un mero toccamento fuggevole delle labbra con una parte del corpo, ma comporta un’attività prolungata sul corpo stesso che data la sua durata intensità esprime esattamente quella carica erotica che è il presupposto dell’illecito penale.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni