Cass. pen. 28770 del 07/07/2015

 Allorché vengano contestate ad una coppia condotte di bancarotta fraudolenta e l’omesso versamento di ritenute, IVA ed altri reati connessi, il trasferimento fittizio della casa non impedisce la commissione dei reati ed il sequestro degli immobili.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è stato disposto non perché la donna sia considerata partecipe alle violazioni contestate dall’ex marito, quanto perché i giudici hanno dedotto che l’uomo ha continuato a mantenere l’effettiva disponibilità dell’immobile contrariamente a quanto dichiarato nella separazione e nel trasferimento di proprietà.
Tale elemento è sufficiente a far risultare fittizia la separazione e l’intestazione fraudolenta dell’immobile alla donna.



Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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